Brevetti e Software

In Italia, in armonia con i principali paesi aderenti alla European Patent Convention, i programmi per elaboratore “in quanto tali” sono esclusi dalla protezione brevettuale. Tuttavia, un software può essere brevettato se presentato come un “metodo”, o come “mezzo tecnico che implementa un metodo”.

Si parla, infatti, di “invenzioni implementate tramite computer” (“computer implemented inventions”), e non di brevetti di software. E’ fondamentale che vi sia un effetto tecnico derivante dall’esecuzione del programma per elaboratore che vada oltre la normale interazione fra programma e computer. L’effetto tecnico ulteriore dell’azione del software può essere riscontrato sia all’esterno del PC (ad esempio in sistemi di controllo di processi/apparecchiature), sia all’interno del PC stesso (ad esempio, nella gestione dei dati nella memoria del computer oppure nella gestione delle risorse hardware). Sono dunque brevettabili software che elaborano dati tecnici (e non entità numeriche astratte), quali: elaborazione di immagini, compressione di dati, soppressione di rumore, codifica/decodifica.

In aggiunta i programmi per elaboratore sono protetti dal diritto d’autore, in qualsiasi forma siano espressi, purché originali, cioè risultato di creazione intellettuale dell’autore. La protezione è relativa al programma espresso nel suo codice sorgente, al relativo output (suoni, parole o immagini: ad esempio nei videogiochi) nonché alle interfacce con l’utente (insieme di immagini grafiche, messaggi e suoni che guidano l’utente all’intervento sui comandi dell’elaboratore).  L’autore avrà la facoltà esclusiva di riprodurre, tradurre, adattare, trasformare, modificare e distribuire il programma stesso.

 


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