Esclusioni dalla brevettabilità
Non sono considerate invenzioni brevettabili le semplici intuizioni oppure le idee prive di qualsiasi attuazione concreta. Ad esempio: la semplice dimostrazione che l’idrogeno è una fonte di energia è una scoperta non brevettabile, mentre l’applicazione di tale scoperta al fine della creazione di un motore che produca energia utilizzando l’idrogeno è brevettabile.
Non sono inoltre considerate brevettabili, ai sensi dell’art. 45 del CPI:
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
- i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (pur essendo brevettabili i prodotti, le sostanze o le miscele di sostanze per l’attuazione di tali metodi)
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali
- i programmi per elaboratori (software) in quanto tali, protetti in Italia esclusivamente dal diritto d’autore (discorso a parte fanno le invenzioni implementate tramite compute; si veda “Brevetti e Software”)
- le presentazioni di informazioni
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti
- le varietà vegetali iscritte nell’anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali
Inoltre, non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all’art. 81 quinquies, nello specifico:
- il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l’integrità dell’uomo e dell’ambiente
- i procedimenti di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, lo stadio di sviluppo dell’organismo donato e la finalità della clonazione
- i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano
- ogni utilizzazione di embrioni umani, incluse le linee di cellule staminali embrionali umane
- i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare sofferenza su questi ultimi senza utilità sostanziale per l’essere umano o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti
- le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico
È altresì evidente che non possono essere oggetto di protezione da brevetto:
- le creazioni estetiche
- le invenzioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente, e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione della biodiversità e alla prevenzione di gravi danni ambientali
Ufficio competente
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