QUALIFICHE PROFESSIONALI ESTERE

Riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero di Consulente in Proprietà industriale

Il Ministero dello Sviluppo Economico-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli professionali di Consulente in Proprietà Industriale conseguiti all’estero, titolo che può essere stato conseguito in ambito comunitario ed extra-comunitario da cittadini sia italiani che stranieri. Il decreto di riconoscimento del titolo consente, previo superamento di una prova attitudinale, l’iscrizione allo specifico Albo professionale per svolgere la professione in Italia. Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare domanda secondo il procedimento previsto dal decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che attua la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

Nel caso in cui dall'esame della domanda di riconoscimento emerga la non conoscenza di materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, all'interessato sarà richiesto il superamento di una prova attitudinale. Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nella Confederazione Svizzera avviene in applicazione alla legge n. 364 del 15 novembre 2000 di ratifica dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra. L'Accordo disciplina la libera circolazione delle persone tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, e stabilisce l'applicabilità delle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali anche ai cittadini elvetici. I cittadini elvetici hanno la possibilità di avvalersi dell'autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000.

ATTENZIONE: a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea i possessori di un titolo UK devono utilizzare la modulistica prevista per i cittadini extracomunitari.

 

Prestazione temporanea ed occasionale della professione di Consulente in Proprietà industriale

In caso di libera prestazione di servizi in ambito comunitario, ai fini dell’esercizio temporaneo ed occasionale sul territorio italiano della professione di Consulente in proprietà industriale, l’interessato, a norma degli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 206/2007, dovrà presentare all’UIBM, previa registrazione in qualità di “mandatario estero” all’indirizzo https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html, una dichiarazione, preventiva rispetto all’esercizio dell’attività, contenete informazioni in merito al tipo di servizi che intende svolgere ed una serie di documenti che compravano la professionalità del richiedente. Il deposito della dichiarazione e dei documenti dovrà essere effettuato esclusivamente sul sistema telematico su cui si è registrato. Il profilo di mandatario estero registrato sarà attivo per un solo anno dalla data di registrazione a meno che il richiedente non provveda, prima della scadenza, all’aggiornamento dei documenti presentati.

Le indicazioni operative su come procedere alla registrazione ed al deposito dei documenti sono illustrate nella circolare n.613

 

 BREXIT

Norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali del Regno Unito in seguito all'adozione dell'Accordo di recesso

  • Applicazione del diritto dell'Unione europea alle richieste di riconoscimento delle qualifiche acquisite nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qualifiche del Regno Unito)
  • Regole applicabili al riconoscimento delle qualifiche britanniche nell'UE possedute da cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (cittadini del Regno Unito)
Nella procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite nel Regno Unito prima e dopo la Brexit, da parte di cittadini UE e di cittadini britannici, l’ufficio si attiene alle linee guida adottate dalla Commissione europea e di seguito pubblicate.
Le domande di riconoscimento che nelle linee guida sono qualificate come  domande di riconoscimento di qualifiche di Paesi terzi o come domande presentate da cittadini di Paesi terzi sono pertanto assoggettate al DPR 31 agosto 1999, n. 394. La documentazione relativa alle qualifiche professionali dovrà essere legalizzata dai competenti Uffici diplomatici italiani (Ambasciata o Consolato) presenti nel regno Unito, oppure apostillata, completa della traduzione giurata in lingua italiana e della Dichiarazione di valore in loco.
 
La Commissione ha recentemente fornito indicazioni specifiche sul riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite nel Regno Unito da cittadini dell'Unione europea, per fornire criteri uniformi nelle procedure di riconoscimento a seguito della Brexit.
Detta informativa unitamente a delle FAQ predisposte sempre dalla Commissione sono state pubblicate sul seguente sito web del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri: https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/qualifiche-uk/