Contenuto della domanda

I documenti che formano la domanda di brevetto devono essere strutturati seguendo canoni di oggettività tecnica e formale fondamentali per consentire una valutazione puntuale dei requisiti di brevettabilità.

Essi devono contenere:

un titolo che esprima in modo conciso il carattere dell’invenzione

un riassunto che descriva brevemente il trovato in oggetto

una descrizione che metta in risalto lo scopo dell’invenzione, ovvero il problema tecnico che ci si prefigge di risolvere L’invenzione deve inoltre essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla. Nel dettaglio, secondo quanto indicato dall’art. 21 del Regolamento attuativo del CPI, il contenuto della descrizione deve:

  • specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento
  • indicare lo stato della tecnica preesistente, di cui l’inventore sia a conoscenza, utile alla comprensione dell’invenzione e all’effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente riferimenti a documenti specifici
  • esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi
  • descrivere brevemente gli eventuali disegni
  • descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti
  • indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione possa essere utilizzata in ambito industriale 

una o più rivendicazioni, che indichino specificatamente l’ambito della protezione richiesta col brevetto. Le rivendicazioni devono essere chiare, concise e trovare completo supporto nella descrizione, nonché essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:

  • devono essere indicate con numeri arabi consecutivi
  • la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta (il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza)
  • le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

disegni: laddove necessario per chiarire l’oggetto del brevetto. E’ cioè  possibile allegare alla descrizione delle tavole contenenti disegni tecnici. Tramite tali figure è possibile visualizzare i particolari dell’invenzione e illustrare al meglio le caratteristiche indicate nella descrizione. Il deposito dei disegni è facoltativo.

Si consiglia di visitare il sito http://brevettidb.uibm.gov.it dove è possibile consultare i fascicoli dei brevetti per invenzione industriale concessi e trovare degli esempi utili.

Ogni domanda di brevetto deve avere per oggetto una sola invenzione.      

Se la domanda comprende più invenzioni il richiedente può, spontaneamente o dietro richiesta dell’UIBM, limitare le rivendicazioni ed eventualmente depositare una o più domande divisionali di brevetto, che avranno effetto dalla data della domanda originaria

Informazioni

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