Brevetto per modello di utilità

Oltre alla protezione prevista per le invenzioni industriali è possibile chiedere di proteggere il proprio trovato come Modello di utilità. Per essere protetto come modello di utilità è necessario che il trovato sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.

Infatti, l’art. 82 del CPI stabilisce che “possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.”

Sono quindi esclusi dalla brevettazione come modello di utilità i procedimenti industriali, nonché tutte le invenzioni chimiche, biotecnologiche ed elettroniche. Il richiedente ha facoltà di richiedere la conversione da modello di utilità ad invenzione industriale in caso abbia effettuato il deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità il cui oggetto rientri in queste tipologie di trovato.

Tutte le istruzioni relative al deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale si applicano anche ai brevetti per modello di utilità ad eccezione della presentazione delle rivendicazioni in inglese.

Infatti, nel processo per l’ottenimento di un brevetto per modello di utilità non è prevista la ricerca di anteriorità e l’esame si svolge sulla base degli allegati presentati dal richiedente.

La durata del brevetto per modello di utilità è 10 anni dalla data di deposito della domanda. (Vedi la sezione Costi)

Il termine previsto per la conclusione della procedura di Concessione dei brevetti per modello di utilità è fissato in 180 giorni a decorrere dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubbico ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 30/2005 (DPCM n. 272/2010).

Anche in caso di richiesta di ingresso in fase nazionale da PCT, il termine previsto per la conclusione della procedura di Concessione dei brevetti per modello di utilità resta fissato in 180 gg, tenendo conto che l’UIBM avvia l’esame della domanda non prima dei 30 mesi dalla data di deposito della domanda PCT o della data di priorità, se rivendicata, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.M. del 13/11/2019.


Ufficio competente