Brevetti
Il brevetto è un titolo in forza del quale si conferisce al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un trovato, per un periodo di tempo limitato, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati. Un brevetto non attribuisce al titolare un’autorizzazione al libero uso dell’invenzione coperta dal brevetto, ma solo il diritto di escludere altri soggetti dall’utilizzo della stessa.
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Il diritto di esclusiva conferito dal brevetto ha efficacia solo nell’ambito dello stato che lo ha rilasciato (principio di territorialità). Possono essere oggetto di brevetto soltanto le innovazioni tecnologiche con applicazione industriale, che si presentano come soluzioni nuove, originali e concrete di un problema tecnico.
Possono costituire oggetto di brevetto:
- Le invenzioni industriali
- I modelli di utilità
- Le nuove varietà vegetali
In alternativa alla brevettazione, un’impresa che intenda proteggere una propria invenzione, potrà:
- renderla di pubblico dominio, attraverso una pubblicazione “difensiva”, assicurandosi in questo modo che nessun altro possa brevettarla
- mantenere l’invenzione segreta, ricorrendo al segreto industriale, disciplinato dall’art. 98 del CPI, in base al quale costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore.
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