Brevetto per nuova varietà vegetale

Per varietà vegetale si intende un insieme vegetale nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, a condizione che la pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della medesima specie.

Ai sensi dell’art. 100 del Codice di Proprietà Industriale, affinché possa essere richiesto un diritto di esclusiva su una nuova varietà vegetale - privativa - è necessario che la varietà vegetale abbia i requisiti di:

  • novità: la varietà si reputa nuova quando alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale o da oltre quattro anni in qualsiasi altro Stato e nel caso di alberi e viti da oltre sei anni
  • distinzione: la varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, sia notoriamente conosciuta
  • omogeneità: la varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti
  • stabilità: la varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.

La definizione di varietà vegetale, così come le specifiche relative ai requisiti necessari per ottenere una privativa (art. 100 e ss del CPI) sono in gran parte ripresi dalle Convenzioni UPOV (l’Unione Internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali, di cui l’Italia è membro dal 1977).

La nuova varietà vegetale deve essere indicata con una denominazione adeguata, secondo quanto disposto dall’art. 114 del CPI, che rimanda alle regole generali stabilite in sede UPOV (in particolare l’art. 20 della Convenzione UPOV 1991).


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