Procedimento di esame e concessione

L’iter di una domanda di brevetto inizia con il deposito dei documenti che la compongono (descrizione, rivendicazioni, eventuali disegni), i quali devono essere redatti secondo opportuni criteri. È importante considerare che un errore in questa fase può pregiudicare l’intero procedimento brevettuale.

La domanda è segreta e diventa accessibile al pubblico trascorsi 18 mesi dalla data di deposito oppure dalla priorità; in alternativa, il richiedente può richiedere l’anticipata accessibilità al pubblico, in questo caso la documentazione è posta a disposizione del pubblico trascorsi 90 giorni dalla data di deposito della domanda. 

Il dossier brevettuale è quindi sottoposto ad un esame preliminare amministrativo e tecnico: si verifica che la documentazione sia completa e le tasse di deposito regolarmente pagate. L’UIBM controlla, inoltre, che il trovato non rientri nei casi di esclusione dalla brevettabilità. Se questa prima fase di esame ha esito positivo, la domanda viene sottoposta ad una ricerca di anteriorità.

Per l’Italia è l’Ufficio Europeo dei Brevetti a stilare il rapporto di ricerca, il quale è inoltre corredato da un’opinione scritta relativa ai requisiti di brevettabilità: novitàattività inventiva ed applicazione industriale.

Rapporto di ricerca ed opinione scritta sono tempestivamente inviati al titolare della domanda, il quale, sulla base di tali risultati può valutare se estendere la propria domanda di brevetto all’estero entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda nazionale avvalendosi del diritto di priorità (cfr. Brevettare all'estero).

A seguito della ricezione del rapporto di ricerca, l’utente ha facoltà di presentare all’UIBM una replica contenente osservazioni o eventuali emendamenti alla descrizione e/o alle rivendicazioni entro i 3 mesi successivi alla scadenza dei 18 mesi di segretezza della domanda.

L’iter si conclude all’incirca entro 24-25 mesi dalla data di deposito, in caso positivo, con la concessione del brevetto o, in caso negativo, con il rifiuto della domanda. 

Contro il provvedimento di rifiuto è ammesso un Ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto.

Il titolo brevettuale ha durata di 20 anni, a partire dalla data di deposito.

Per maggiori informazioni: 

ITER E TEMPISTICHE DELLE DOMANDE DI BREVETTO - PDF


Ufficio competente