Mantenere un brevetto

I diritti di proprietà industriale hanno una durata di 20 anni dalla data di deposito nel caso di brevetti per invenzione industriale, 20 anni dalla data di concessione nel caso di privative per nuove varietà vegetali, di 10 anni dalla data di deposito per modelli di utilità, a partire dalla data del deposito; a due condizioni: che il suo oggetto abbia attuazione e che siano regolarmente pagate le relative spese di mantenimento.

Attuazione - La legge prevede che l'oggetto del brevetto deve essere attuato entro tre anni dalla data di concessione del brevetto e che l'attuazione non deve essere sospesa per più di tre anni consecutivi. Attuazione significa fabbricazione e vendita in Italia o importazione e vendita in Italia di oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione Europea e/o in uno Stato membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio; significa cioè che, se il richiedente o i suoi licenziatari non hanno provveduto a fabbricare o importare da tali Stati l'oggetto del brevetto e a metterlo così in circolazione nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, non è stata soddisfatta questa imposizione di legge (art. 69 CPI), e pertanto è possibile la concessione di una licenza obbligatoria (art. 70 CPI), o, nel caso di persistente mancata attuazione, la decadenza del brevetto.
E' chiaro lo spirito di questo articolo di legge, il quale tende a fare sviluppare l'industria e a evitare che, per interesse personale (ad esempio, solo per consentire al titolare del brevetto di sfruttare i suoi vecchi impianti), invenzioni magari importanti non vengano attuate, bloccando così il settore per tutti i 20 anni di durata del brevetto.
Come pure appare evidente, contrariamente a quanto generalmente credono gli inventori, che una procedura di concessione lunga è favorevole all'inventore: infatti, poiché il termine per l'attuazione decorre dalla data di concessione del brevetto, più questa è lontana dal giorno del deposito, più lungo è l'intervallo di tempo in cui l'inventore gode della protezione brevettuale senza l'obbligo dell'attuazione. Il legislatore si è preoccupato anche del fatto inverso, stabilendo che nel caso la concessione sia molto rapida (meno di un anno) il termine di tre anni dalla concessione possa essere sostituito dal termine di quattro anni dalla data di deposito, se quest'ultimo termine scade successivamente al precedente.

Quote di mantenimento-Le spese di mantenimento di un brevetto (da intendersi non più come tasse sulle concessioni governative, abrogate, ma come corresponsione dei diritti di mantenimento in vita del brevetto) devono essere regolarmente pagate:

  • se si è ottenuto un brevetto per invenzione, con cadenza annuale, a partire dal quinto anno dalla richiesta di brevettazione (le prime quattro annualità sono incluse nella tassa di deposito / comprese nei costi della domanda stessa)
  • se invece si è ottenuto un brevetto per modello di utilità, occorre pagare contestualmente al deposito della domanda cinque annualità e dopo cinque anni pagare le altre cinque, per cui complessivamente si fanno al massimo due versamenti.

Nel caso di brevetto per invenzione ciascuna annualità deve essere pagata, anticipatamente e a partire dal quinto anno, entro e non oltre l’ultimo giorno del mese anniversario del deposito della domanda (se un brevetto è stato depositato il 10 luglio 2012 i diritti di mantenimento in vita andranno versati entro il 31 luglio  degli anni successivi alla fine del quarto, a partire dal 31 luglio 2016 e fino al 31 luglio 2031) o, corrispondendo la sovrattassa a titolo di mora (euro 100,00) anche entro l’ultimo giorno utile del semestre successivo.

I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio (art. 227 del CPI, come modificato dal D.Lgs.131/2010, comma 2)Trascorsi sei mesi non è più possibile rimediare alla dimenticanza, salvo ipotesi rarissime ed eccezionali (procedimento di reintegrazione, ai sensi dell'art. 193 CPI).

Se l’ annualità non viene pagata nei termini il brevetto decade e con esso il diritto del titolare al suo utilizzo esclusivo.     
Chiunque può provvedere al pagamento dell'annualità dovuta. 
Possono effettuarsi più pagamenti anticipati ma solo nel caso in cui gli stessi si riferiscono
allo stesso brevetto.

I pagamenti devono essere corrisposti tramite il modello F24 “versamenti con elementi identificativi” C300  denominato Brevetti e Disegni – Deposito Annualità-Diritti di Opposizione- Altri Tributi.

Si considera come data effettiva del pagamento unicamente quella riportata nel modello F24. L’attestazione di pagamento dei diritti relativi al mantenimento in vita deve essere conservata in originale.

Il costo di ciascuna annualità cresce con il numero degli anni, consulta la sezione TASSE E TARIFFE.

Alla scadenza dei 20 anni di protezione (o dei 10, per i modelli di utilità), l'oggetto del brevetto o della privativa diventa comunque di pubblico dominio, ovvero non gode più di protezione e chiunque ne può usufruire senza vincoli o versamento di corrispettivi.

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