Effetti della trascrizione

Una trascrizione è un atto amministrativo con efficacia dichiarativa e non costitutiva; per tale motivo la trascrizione non è obbligatoria e ha funzione di pubblicità. L'atto di trasferimento o modifica della titolarità è soggetto all’imposta di registro presso l'Agenzia delle Entrate e deve essere depositato in originale o copia autentica.

L’istanza di trascrizione deve essere presentata, quindi, quando si intende comunicare e rendere opponibile a terzi la modifica o il trasferimento della titolarità di un diritto di proprietà industriale (marchio, brevetto, disegno/modello ecc.).

Gli atti e le sentenze, finché non sono trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi ignari che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.

Fanno eccezione:

  • i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative
  • le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali.

Attenzione: nei soli casi di sequestro e pignoramento l'efficacia della trascrizione è costitutiva e sospende successive trascrizioni di atti dispositivi.

N.B.

  • Nel conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.
  • La trascrizione del verbale di pignoramento, finché dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori dei predetti atti e delle sentenze richiamate. Gli effetti delle trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.
  • I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.
  • Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.
  • Si segnala che la disciplina relativa alla trascrizione degli atti di disposizione dei titoli non attribuisce all’UIBM alcun potere di controllo sulla validità e sulla efficacia degli stessi; la soluzione di eventuali controversie è di competenza dell’organo giudiziario.

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