Trascrizioni

Per registrare un qualsiasi cambiamento nella titolarità di diritti di proprietà industriale o la costituzione di diritti di garanzia sugli stessi è necessario presentare un’istanza di trascrizione.

Sono resi pubblici mediante trascrizione presso l'UIBM:

  • gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale
  • gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, concernenti i titoli della proprietà industriale
  • gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b)
  • i verbali di pignoramento
  • il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata
  • il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore
  • i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità
  • le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere dette sentenze; in tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale
  • i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative
  • le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali
  • le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali e le domande giudiziali dirette ad ottenere dette sentenze (in tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale).

Si evidenzia che le sentenze di fallimento danno luogo a trascrizione (articolo 88, comma 2 della legge “fallimentare”).

Risposte alle domande più frequenti - Trascrizioni

Informazioni

Per saperne di più rivolgiti al Contact Center