Cosa fare per ottenere una trascrizione

Per ottenere una trascrizione occorre presentare all’UIBM apposita istanza ed effettuare, successivamente al deposito, il pagamento del diritto prescritto o delle tasse previste L’istanza di trascrizione può essere presentata dal proprietario del titolo (cedente) ovvero dal beneficiario (cessionario) ovvero da un professionista abilitato (consulente in proprietà industriale o avvocato, iscritti ai relativi albi) a seguito di mandato di rappresentanza ricevuto da una delle parti.

L’istanza di trascrizione si può depositare: 

  • direttamente presso i competenti uffici delle Camere di Commercio o, tramite servizio postale, indirizzando la nota all’UIBM, utilizzando la modulistica disponibile al seguente link TRASCRIZIONI
  • telematicamente attraverso il portale dell’UIBM accessibile al seguente link: DEPOSITO ON LINE

In caso di presentazione dell’istanza presso le Camere di Commercio o tramite servizio postale l’istanza, l’eventuale lettera di incarico e l’atto che comprova la trascrizione devono essere in regola con l’imposta di bollo, pari a 16,00 euro (per l’atto il bollo di 16,00 euro va apposto ogni 4 facciate). In caso di deposito telematico occorre versare una imposta di bollo onnicomprensiva pari a 80,00 euro per tutti i documenti presentati (qualunque sia la loro dimensione). Si ricorda che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative e dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 13 bis del D.P.R. 26-10-1972 n. 641 e del n. 27 bis della tabella di cui all'allegato B del D.P.R. 26-10-1972 n. 642. Si evidenzia, altresì, che sono esonerate dall’imposta di bollo le startup innovative come segnalato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2014 n. 16/E. 

Le scritture private autenticate all’estero devono essere preventivamente depositate presso un notaio italiano. L'unica eccezione ricorre nell'ipotesi in cui una delle parti sia italiana e abbia sottoscritto l'accordo in data successiva alla parte straniera; l'atto, in questo caso, viene considerato come perfezionato in Italia e pertanto non deve essere depositato presso un notaio italiano. Gli atti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, che può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato.

L'UIBM, esaminata la regolarità formale degli atti, procede alla trascrizione la cui efficacia decorre dalla data di presentazione dell’istanza.

L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle istanze.

 

Informazioni

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