Comunicazione comune CP12 dell’Euipo “elementi di prova nei procedimenti di ricorso in materia di marchi: Deposito, struttura, presentazione delle prove e trattamento di prove riservate”

Mercoledì, 31 Marzo 2021

Tale Comunicazione fa riferimento a prassi comune/raccomandazioni comuni, fornendo una serie di principi guida, non vincolanti, sulle prove presentate nei  ricorsi in materia di marchi, e tratta di:

  • tipologie di prove e rispettiva ammissibilità in sede di procedimento di ricorso;
  • mezzi di prova e fonti degli elementi di prova,;
  • accertamento della data di riferimento degli elementi di prova;
  • modalità di presentazione degli elementi di prova: struttura e presentazione, compresi i formati, le dimensioni e il volume accettabili, l’indice degli allegati e i modelli;
  • riservatezza degli elementi di prova.

Con riferimento a tale prassi comune, l’UIBM precisa che la stessa non è applicabile ai ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, essendo questo un organo di natura giurisdizionale che, nell’ambito della sua attività, è vincolato esclusivamente alle disposizioni di carattere processuale vigenti in Italia.

Con riferimento, inoltre, ai procedimenti gestiti direttamente dall’Ufficio, la prassi comune potrà essere applicata solo compatibilmente con la legislazione vigente in materia e con la giurisprudenza  nazionale e con riferimento a procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2021.

Il testo è disponibile in lingua italiana sul sito EUIPO, dove sono accessibili anche le FAQ elaborate da EUIPO.

https://www.tmdn.org/network/converging-practices

Testo in lingua inglese: EN

Notizia originale dal sito EUIPO pubblicata il 31 marzo 2021: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8618642