Cosa fare per ottenere una annotazione
Per ottenere una annotazione occorre presentare un’istanza all’UIBM ed effettuare, ove presente una lettera di incarico, della tassa prevista. L’istanza di annotazione può essere presentata dal proprietario del titolo o da un professionista abilitato (consulente in proprietà industriale o avvocato, iscritti ai relativi albi). L’istanza di annotazione si può depositare direttamente presso i competenti uffici delle Camere di Commercio o, tramite servizio postale, presso l’UIBM, utilizzando:
- per le annotazioni per variazioni anagrafiche la modulistica disponibile ai seguenti link:
- per le annotazioni per rinuncia la modulistica disponibile ai seguenti link
- telematicamente attraverso il portale dell’UIBM accessibile al seguente link: DEPOSITO ON LINE.
L’istanza deve essere bollata con una marca da 16,00 euro. Si ricorda che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 13 bis del D.P.R. 26-10-1972 n. 641 e del n. 27 bis della tabella di cui all'allegato B del D.P.R. 26-10-1972 n. 642. Si evidenzia, altresì, che sono esonerate dall’imposta di bollo anche le startup innovative come segnalato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2014 n. 16/E
In questo caso l'imposta di bollo ammonta a 16,00 euro, con le esenzioni sopra ricordate.
Attenzione: le annotazioni sui marchi internazionali il deposito deve essere fatto necessariamente solo “su carta” presso i competenti uffici delle Camere di Commercio o, tramite servizio postale, presso l’UIBM.
Al termine della procedura di deposito di una annotazione, sia presso le Camere di Commercio sia sul sistema telematico, l’utente otterrà una ricevuta di deposito.
L'UIBM, esaminata la regolarità formale degli atti, procede all’annotazione.
L'esame delle istanze avviene in ordine cronologico secondo la data di presentazione.
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