Riferimenti normativi - Marchi storici

Art. 31 Marchi storici - DL n. 34/2019, convertito, con codificazioni, in Legge n. 58/2019 

Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11-bis è inserito il seguente:

«Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale). –

  1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito il logo «Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì specificati i criteri per l'utilizzo del logo «Marchio storico di interesse nazionale».»; (143)

b) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti:

«Art. 185-bis (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale). –

  1. E' istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall'articolo 11-ter.
  2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.