Codice della Proprietà Industriale

Il Codice della proprietà industriale (CPI), emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ha introdotto nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, riordinando e accorpando oltre 40 testi normativi tra leggi e provvedimenti, conseguenti in particolare all'adeguamento delle norme italiane ai regolamenti comunitari e alle disposizioni delle convenzioni internazionali a cui l’Italia ha aderito.
Il testo unico sulla proprietà industriale ha quindi comportato un’intensa attività di semplificazione burocratica e una sintesi organizzata delle disposizioni preesistenti.
In particolare, il Codice richiama e fa propri i principi generali e i contenuti della Convenzione di Parigi del 1883, il primo trattato internazionale sui brevetti che ancora oggi rappresenta, per i 157 Stati aderenti, uno dei principali punti di riferimento per la disciplina internazionale della proprietà industriale. La Convenzione è stata aggiornata più volte, l’ultima delle quali nel 1967 con la Convenzione di Stoccolma che ha portato alla costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) con sede in Ginevra.

Le Tappe fondamentali.

  • Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà  industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è entrato in vigore il 19 marzo 2005.
  • Il primo intervento sul Codice della proprietà industriale si è avuto circa un mese dopo la sua emanazione con l’articolo 1-quater del decreto - legge  14 marzo 2005, n. 35, il quale, istituendo l’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, eliminava, con l’abrogazione dell’articolo 145 del Codice, il Comitato Nazionale anticontraffazione.
  • Con decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140 si è provveduto ad adeguare il Codice alla direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale mediante la modifica degli artt. 121 (Ripartizione dell'onere della prova), 124 (Misure correttive e sanzioni civili), 125 ( Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione ), 127 (Sanzioni penali e amministrative), 131 (Inibitoria) a introduzione degli artt. 121-bis (Diritto d'informazione)  e 144-bis (Sequestro conservativo).
  • Gli interventi sul Codice attuati con il decreto - legge 15 febbraio 2007, n. 10  (Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali) si resero necessari al fine di evitare la minaccia di una pronuncia d’infrazione comunitaria. Si modificava l’articolo 44 del Codice portando la durata del diritto d’autore su disegni e modelli da venticinque anni a settanta anni, e si riformulava l’articolo 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore).
  • Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 che ha dato attuazione alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,  ha disposto con l'art. 60 la modifica dell'art. 201(Rappresentanza).
  • La legge 23 luglio 2009, n. 99 (cd “legge sviluppo”) ha disposto (con l'art. 15, comma 2) la modifica dell'art. 127 (Sanzioni penali e amministrative) con l'art. 19, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, la modifica degli artt. 47 (Divulgazioni non opponibili e priorità interna), 120 (Giurisdizione e competenza), 122 (Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza), 134 (Norme in materia di competenza), 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore), 245 (Disposizioni procedurali). 
  • Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 recante modifiche al codice della proprietà industriale, emanato in attuazione dei principi di delega previsti dall’articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, contiene, non soltanto una serie di disposizioni modificative ed integrative del testo del codice, tese ad aggiornarne il contenuto e ad armonizzarne la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all’emanazione del medesimo codice, ma anche, strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti a carico degli utenti, correggendo, altresì, evidenti errori nell’armonizzazione
  • In data 23 agosto 2023 è entrata in vigore  la legge n. 102 del 24 luglio 2023, che ha recentemente modificato il Codice della Proprietà Industriale. Si tratta della riforma che rappresenta l’apice dei risultati raggiunti nell’ambito delle Linee strategiche di intervento sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023. Il provvedimento, oltre a costituire una fondamentale Milestone all’interno della Missione 1, Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo” del PNRR (all’interno del quale si configura come unica riforma attribuita al Ministero delle Imprese e del Made in Italy), è stato elaborato e curato in tutto il suo iter dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, con la finalità di perseguire due fondamentali obiettivi: 1) il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale; 2) la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.

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