Risposte alle domande più frequenti - Disegni e modelli dopo la registrazione

  • Ho presentato una domanda ma ho deciso di rinunciarci. Come faccio?

Dipende se è il disegno o modello è stato registrato oppure no. Se si trova ancora in fase di domanda (non è ancora stato registrato), si presenta un’istanza di ritiro. Se è stato registrato, si presenta un’istanza di rinuncia. Poiché si sta rinunciando ad un diritto acquisito occorre effettuare la procedura presso l’Agenzia delle Entrate (il modulo lo fornisce l’agenzia delle entrate). Successivamente si deposita istanza di rinuncia con allegato il documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

  • Come si presenta Istanza di ritiro della domanda di disegno o modello?

Si presenta istanza in bollo da 16€ unitamente al modulo reperibile tramite il seguente link Multiplo (altre istanze) 

Può essere chiesto contestualmente il rimborso delle tasse (sarà poi l’Agenzia delle Entrate, su assenso dell’UIBM, a valutare se e quanto restituire) allegando quietanza di pagamento delle stesse.

L’istanza può essere depositata

  1. a) presso la CCIAA di deposito (o servizio telematico in caso di deposito telematico)
  2. b) depositata presso la Sala del pubblico, via San Basilio 14 – Roma
  3. c) inviata per posta con raccomandata a/r a UIBM, Div. VII Marchi e Disegni o modelli- Via IV Fontane 22 – 00184 Roma
  • Come si presenta Istanza di rinuncia alla titolarità del disegno o modello?

Si presenta istanza in bollo da 16€ unitamente all’originale (o copia autentica) del documento di rinuncia già depositato all’Agenzia delle Entrate e al modulo reperibile tramite il seguente link Multiplo (altre istanze)

L’istanza può essere depositata

  1. a) presso la CCIAA di deposito (o servizio telematico in caso di deposito telematico)
  2. b) depositata presso la Sala del pubblico, via San Basilio 14 – Roma
  3. c) inviata per posta con raccomandata a/r a UIBM, Div. VII- Trascrizioni Via IV Fontane 22 – 00184 Roma
  • Posso cedere il mio disegno o modello?

I titoli di proprietà industriale sono di veri e propri diritti di proprietà e possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito. Ogni cessione deve essere fatta secondo le regole del Codice Civile per la cessione di beni mobili registrati. (vedi Codice Civile) Si consiglia di comunicare all’UIBM l’avvenuta cessione del marchio con la Trascrizione (link); tale comunicazione non è obbligatoria.

  • Per rinnovare il disegno e/o modello, devo depositare un’istanza di rinnovo?

No, basta pagare la tasse di mantenimento in vita entro la scadenza naturale, che coincide con l’ultimo giorno del mese di deposito.

È possibile pagare con un ritardo fino a 6 mesi pagando una mora di 100€. Oltre questo termine, il titolo decade e chiunque può utilizzarlo.

Il costo di ciascuna annualità cresce con il numero degli anni:

 Diritti per mantenere in vita un disegno o modello                                       euro

- per il secondo quinquennio                                                                       30,00

- per il terzo quinquennio                                                                            50,00

- per il quarto quinquennio                                                                          70,00

- per il quinto quinquennio                                                                           80,00

Sovrattassa per il ritardo del pagamento (entro 6 mesi)                                  100,00

Alla scadenza dei 25 anni di protezione, il disegno o modello non gode più di protezione e chiunque lo può utilizzare senza vincoli o versamento di corrispettivi.

  • Per il mantenimento in vita del disegno o modello, che data devo considerare?

I titoli di proprietà industriale iniziano la loro vita con il deposito, pertanto il mantenimento in vita deve essere effettuato entro la scadenza del quinquennio dalla data del deposito, non della registrazione. La data è sempre intesa come ultimo giorno del mese di deposito (se ho depositato il 13 marzo 2009, devo rinnovare entro il 31 marzo 2019). La data da cui decorre la validità del mantenimento in vita è la data di scadenza del quinquennio.

Esempio: Se il disegno o modello scade naturalmente il 31 marzo 2019 e si paga il mantenimento in vita il 5 gennaio 2019, il disegno o modello sarà valido fino al 31 marzo 2024. Non ho “perso giorni di validità”.

Allo stesso modo, se il disegno o modello scade naturalmente il 31 marzo 2019 e si paga il mantenimento in vita il 5 maggio 2019, il disegno o modello sarà valido fino al 31 marzo 2024. Non ho “acquistato giorni di validità”.

  • Voglio presentare istanza di reintegrazione, cosa devo fare?

La Reintegrazione è disciplinata dall’art. 193 CPI e può essere presentata dall’avente diritto che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non abbia potuto ottemperare al comportamento richiesto. Le motivazioni devono essere indicate chiaramente con la presentazione dell’istanza, allegando anche copia documentale dei motivi impeditivi. L’ufficio esamina la richiesta e può anche rigettarla. L’istanza di reintegrazione (in bollo da 16€) deve essere presentata nel termine di due mesi dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza, allegando l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni con la documentazione idonea e copia del pagamento della tassa (compresa la mora). L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto.