Brevettare all'estero

I brevetti sono diritti territoriali, e pertanto sono protetti unicamente in quei Paesi e in quelle regioni, vale a dire determinati insiemi di Paesi, in cui sono stati concessi. In altri termini, se un brevetto è privo di protezione in un Paese, l’invenzione (o il modello di utilità, o la nuova varietà vegetale) potrà essere replicata, utilizzata, importata o venduta da chiunque in quel territorio. La protezione di un brevetto nei Paesi stranieri dà viceversa al titolare la possibilità di beneficiare degli stessi diritti esclusivi di cui gode in Italia.
Brevettare all'estero serve inoltre ad ampliare lo spettro delle opportunità di concessione di licenze d’uso a imprese straniere, sviluppando rapporti esterni all'azienda e beneficiando di una modalità di accesso alternativa a mercati stranieri attraverso la collaborazione con altre aziende.

Poiché proteggere un brevetto all'estero è molto costoso, è opportuno selezionare attentamente i Paesi in cui richiedere tale protezione, verificando una serie di condizioni, tra cui:

  • dove sarà fabbricato il prodotto?
  • dove è più probabile che venga commercializzato il prodotto brevettato?
  • quali sono i principali mercati per prodotti simili?
  • dove sono i principali concorrenti?
  • quali sono i costi necessari per brevettare?
  • quali saranno le difficoltà procedurali per proteggere un brevetto in un dato Paese?


Rivendicare una priorità

Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di brevetto d’invenzione o di modello di utilità in uno degli stati facenti parte della Convenzione di Parigi può fruire durante i successivi dodici mesi di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di brevetto internazionale riguardante la medesima invenzione mantenendo all'estero la stessa data di validità nazionale.

Trascorsi i 12 mesi dalla data di deposito nazionale non sarà più possibile rivendicare la priorità.

E’ consigliabile presentare la rivendicazione della priorità contestualmente al deposito della domanda di estensione all’estero. Tale comunicazione può, però, essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorità rivendicata.
Per far valere il diritto di priorità è necessario allegare alla domanda il documento di priorità, che consiste in una copia conforme della domanda nazionale di base rilasciata dall'ufficio brevetti nazionale presso cui è avvenuto il primo deposito.

Dopo la scadenza del periodo di priorità e fino a quando la domanda non viene pubblicata per la prima volta dall'Ufficio brevetti (generalmente dopo 18 mesi dalla data di priorità) in linea teorica potrebbe essere ancora possibile chiedere la protezione per la stessa invenzione in altri Paesi, ma non sarà più possibile rivendicare la priorità del primo deposito.

Occorre sottolineare che, una volta avvenuta la pubblicazione dell’invenzione, questa compromette il requisito della novità per gli eventuali depositi successivi.

Invenzioni e modelli di utilità
Ci sono tre modalità principali per proteggere un’invenzione o un modello di utilità all'estero:

  • Il percorso nazionale. Si può richiedere protezione presso l’Ufficio brevetti nazionale di ogni Paese di interesse, provvedendo al deposito della domanda di brevetto nella lingua prevista e pagando le relative tasse. In molti Paesi, inoltre, ai richiedenti stranieri è richiesto quale requisito di utilizzare i locali consulenti in proprietà industriale. Questo percorso può essere molto costoso, oltreché scomodo, nel caso in cui il numero di Paesi sia ampio.
  • Il percorso regionale. Quando molti Paesi sono membri di un sistema regionale di brevetti, è possibile inoltrare richiesta di protezione con effetto sui territori di tutti o di alcuni di questi Paesi, attraverso l’ufficio regionale competente: per l’Europa, l’Ufficio Europeo dei Brevetti - EPO (EPO).
  • Il percorso internazionale. Se un’impresa intende proteggere un’invenzione o un modello di utilità in un certo numero di Paesi membri del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT – Patent Cooperation Treaty), può considerare l’opportunità di inoltrare una domanda internazionale di brevetto (PCT). Una sola domanda PCT, in una sola lingua e a fronte del pagamento di un unico gruppo di imposte, ha efficacia legale in tutti i Paesi membri PCT. Questo sistema riduce in modo significativo i costi iniziali della procedura, evitando che siano presentate singole domande per ogni Ufficio brevetti. Il PCT può anche essere utilizzato per inoltrare domande in alcuni dei sistemi regionali di brevetto. Inoltrando una domanda internazionale ai sensi del PCT, si può, allo stesso tempo, ottenere un’opinione preliminare non vincolante sulla brevettabilità valida in 157 Paesi. La lista dei 157 paesi aderenti al PCT è disponibile a questo link: http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html

Nuove varietà vegetali

Anche per le nuove varietà vegetali la protezione può avvenire con la richiesta di privativa:

  • a livello nazionale, presentando domanda presso gli appositi Uffici presenti in ciascun Stato nel quale registrare la privativa
  • a livello comunitario, presentando domanda all'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO) sito in Angers (FR), reperibile al sito http://www.cpvo.europa.eu/main/en. La domanda comunitaria può essere inoltrata anche per il tramite dell’Ufficio nazionale. La procedura comunitaria presenta il vantaggio, rispetto a quella nazionale, di poter presentare un’unica domanda valida per tutti i Paesi dell’Unione Europea, con costi di deposito ridotti.