Ambush marketing: ecco le regole per tutelare i marchi aziendali dalla pubblicità parassitaria. Aggiornato al 13/05/2020

Un importante strumento normativo tutelerà i marchi d’impresa registrati, anche dalla pubblicità parassitaria e ingannevole, realizzata nell’ambito di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale.

La nuova disciplina che contrasta la pubblicizzazione non autorizzata, il cosiddetto Ambush marketing è contenuta nel decreto-legge sulle 'Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria', pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.66 del 13 marzo 2020, convertito in legge 8 maggio 2020, n.31 e pubblicato nella G.U. n.121 del 12 maggio 2020

Nello specifico, il provvedimento vieta:

  • la creazione di un collegamento indiretto tra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi, idoneo a indurre in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali;
  • la falsa dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di uno degli eventi;
  • la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo, tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi, e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo;
  • la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico, ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore.

I divieti operano dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio dell’evento sportivo o fieristico, fino al novantesimo giorno successivo alla sua conclusione.

Spetterà all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) accertare e reprimere condotte riconducibili al fenomeno dell’Ambush marketing, applicando le sanzioni pecuniarie amministrative, che variano a seconda dei casi da 100 mila euro a 2,5 milioni di euro.

 

Legge 8 maggio 2020, n.31

Gazzetta Ufficiale n.121 del 12 maggio 2020