Iter di deposito e di concessione di una domanda di privativa di nuova varietà vegetale

La domanda di privativa di nuova varietà vegetale, redatta in lingua italiana, può essere depositata:

- online, tramite il sistema di deposito dell’UIBM, https://servizionline.uibm.gov.it, previa registrazione al sistema

- in modalità cartacea, presso le Camere di commercio o inviata mediante servizio postale all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

Deve contenere le seguenti indicazioni:

  • l’identificazione del richiedente (costitutore) la denominazione proposta e l’indicazione in italiano e in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene
  • il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale
  • l’eventuale rivendicazione della priorità.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

  • la descrizione della varietà
  • la riproduzione fotografica della varietà
  • ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda
  • la dichiarazione del costitutore (di cui all’art. 165 del CPI) in merito alla novità della varietà e all’esistenza di eventuali diritti da parte di terzi
  • i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate
  • l’attestazione di pagamento della tassa di deposito prevista.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi accerta la regolarità formale della domanda e dei documenti ad essa allegati e procede agli adempimenti previsti dal Decreto Interministeriale MISE - MIPAAF 26 Novembre 2019 (pubblicato nella GURI del 7 Febbraio 2020).

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dopo le prove varietali, formula un parere vincolante sui requisiti sostanziali di validità della privativa avvalendosi della Commissione consultiva di cui all'art. 170, comma 3 bis CPI.

Il termine previsto per la conclusione della procedura di concessione delle nuove varietà vegetali è fissato in 90 giorni dalla data in cui l’UIBM riceve dal MIPAAF il parere della Commissione Consultiva (DPCM n. 273/2010).

Per il rilascio dell'attestato di privativa è competente l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il diritto di privativa dura 20 anni a decorrere dalla data della sua concessione.

Per gli alberi e le viti tale diritto di esclusiva dura 30 anni dalla data di concessione.

Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico. Si veda  anche la sezione TASSE E TARIFFE


Ufficio competente