Risposte alle domande più frequenti - Trascrizioni
Devo solo comunicare la cessione di un titolo di proprietà industriale; come mi devo comportare?
In caso di mera cessione dei diritti di proprietà industriale è sufficiente presentare una richiesta di trascrizione allegando una dichiarazione, in bollo, di cessione / avvenuta cessione dei titoli, contenente i dati anagrafici del cedente e del cessionario e l’elenco dei diritti che ne sono oggetto (con i numeri e le date di registrazione e/o di domanda), sottoscritta in firma semplice da entrambe le parti contraenti e registrata presso l’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di cessione di un titolo di proprietà industriale avvenuta all’estero, vi sono particolari formalità da adempiere?
Stante il proprio contenuto dichiarativo e non contrattuale, la dichiarazione, ove sottoscritta all'estero, non necessita del preventivo deposito presso un notaio italiano di cui alla vigente legge notarile e, qualora redatta con testo bilingue (tra cui l'italiano) debitamente sottoscritto dalle parti, neppure della prescritta traduzione. Attenzione, è comunque obbligatoria la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
In caso di fusione si può depositare un certificato del Registro delle Imprese o una dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale o una certificazione d’ufficio rilasciata dalla Camera di Commercio che attesti l'avvenuta fusione?
Si. Trattandosi di certificazioni, per le stesse non è necessaria la preventiva registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e neppure l'assolvimento dell'imposta di bollo.
In caso di trascrizione per successione testamentaria è sufficiente copia del testamento pubblicato?
Si. In mancanza di testamento, e quindi in caso di successione legittima, si deve produrre copia della dichiarazione di successione presentata presso la competente Agenzia delle Entrate.
Si ricorda inoltre che nei casi previsti dall’art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (dichiarazioni concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante) è facoltà degli eredi auto certificare la loro qualifica e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Cosa occorre presentare in caso di sequestro/pignoramento eseguito nell'ambito di procedure cautelari esecutive?
In tali casi occorre depositare la copia uso trascrizione del verbale dell'avvenuto sequestro/pignoramento sottoscritto dall'ufficiale giudiziario e completo della “relata di notifica” redatta secondo le norme del codice di procedura civile. Si sottolinea la necessità di procedere con tempestività alle trascrizioni in questione, pena la sua inefficacia laddove non avvenga entro otto giorni dalla notifica.
Si specifica inoltre che, in caso di trascrizione di un provvedimento adottato nell'ambito di un procedimento giudiziario (notificato alla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - UIBM) per il tramite di ufficiali di polizia giudiziaria o di un provvedimento emanato dalla competente Autorità tributaria, i soggetti richiedenti sono esonerati dal pagamento delle imposte connesse alla richiesta di trascrizione (concessione governativa, bollo ecc.).
Le trascrizioni di procedimenti cautelari precludono trascrizioni successive e hanno efficacia costitutiva.
Quali sono i costi per depositare una istanza di trascrizione?