Rinnovo della domanda di Marchio

Il rinnovo di un marchio deve essere effettuato entro la scadenza del decimo anno, intesa come ultimo giorno del mese di deposito.

Qualsiasi deposito si perfeziona con il pagamento della tassa e la data effettiva del deposito è la data di pagamento della tassa; la tassa del deposito del rinnovo della domanda deve essere pagata entro la scadenza.

Si può presentare una domanda di rinnovo di un marchio già da 12 mesi prima della sua scadenza. Si considera come data di scadenza del decennio l’ultimo giorno del mese della data di deposito originaria. Si può rinnovare con  un ritardo fino a 6 mesi pagando la mora. Oltre questa data il marchio non più è rinnovabile e va presentata una nuova domanda di Marchio-primo deposito

La data da cui decorre la validità del rinnovo è la data di scadenza della registrazione precedente. (vedi FAQ: Da quando inizia la tutela del marchio? Risposte alle domande più frequenti - Caratterische del marchio

Il marchio deve essere identico a quello che si rinnova. Non si possono apportare modifiche: non si può cambiare la grafica e non si possono aumentare le classi.

L’unica operazione possibile in sede di rinnovo è la riduzione delle classi; insieme alla domanda di rinnovo deve essere presentata istanza di limitazione nella quale si indicano le classi per cui viene chiesto il rinnovo (senza menzionare quelle per cui non si rinnova)

La domanda di rinnovo è soggetta a esame di verifica di regolarità volta ad accertare che non siano state apportate modifiche; l’iter d’esame di rinnovazione della domanda di marchio non prevede la procedura di opposizione. al momento della presentazione della domanda di rinnovo è possibile procedere a limitazione per classi e/o prodotti

Se al momento del rinnovo di un marchio sono cambiate delle circostanze rispetto a quelle del primo deposito (ad esempio sono cambiati i titolari, o è cambiato il domicilio elettivo) OCCORRE FORNIRE I DATI AGGIORNATI; se è cambiato il titolare, ma non era stata presentata la trascrizione, va allegata copia dell’atto di cessione.

 

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