Modifiche inerenti il marchio

Il Codice di Proprietà Industriale prevede che, prima che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia provveduto alla concessione del titolo, il richiedente ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata (art. 172, comma 2).

Sono ammesse lievissime modifiche all’immagine del marchio o, nel caso di marchio verbale, modifiche inerenti i caratteri di stampa, la trasformazione di un carattere da maiuscolo in minuscolo o viceversa, le cancellazione parziale degli elementi che compongono il marchio verbale.

Non sono consentite ulteriori integrazioni del marchio verbale con altre parole o lettere tali da stravolgerne il significato.

Non è possibile ampliare l’elenco dei prodotti/servizi originariamente depositato (classi della classificazione di Nizza); è possibile specificarlo meglio o limitarlo.

Qualora si debbano apportare modifiche sostanziali del marchio, o sia necessario ampliare la tutela (numero delle classi o l’elenco dei prodotti/servizi), è necessario effettuare un nuovo primo deposito che segue in tutto le regole del primo deposito.

Informazioni

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