Indicazioni Geografiche Protette (IGP) per i prodotti artigianali e industriali
Ultimo aggiornamento 31 luglio 2024
Dal 1° dicembre 2025 sarà possibile presentare in Italia una domanda di registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta (IGP) anche per i prodotti artigianali ed industriali. Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà valido in tutta l'Unione Europea, estenderà ai prodotti artigianali e industriali la stessa tutela prevista per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare e consentirà di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.
Prodotti quali pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana, cuoi e pelli potranno beneficiare di questo nuovo regime.
Affinché ciò possa avvenire è necessario che i prodotti in questione soddisfino i seguenti requisiti:
- siano originari di un luogo, di una regione o di un Paese specifico;
- all’origine geografica sia essenzialmente attribuibile una determinata qualità, una reputazione o altra caratteristica peculiare;
- almeno una delle fasi di produzione si svolga in una zona geografica delimitata.
Le IGP per i prodotti artigianali ed industriali sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2023/2411, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 27 ottobre 2023 ed entrato in vigore il 16 novembre 2023. Esso ha introdotto in tutti gli Stati membri regole certe ed omogenee finalizzate a proteggere ed elevare ulteriormente la qualità dei prodotti artigianali ed industriali in tutta l’Unione Europea. Il Regolamento sarà applicabile a partire dal 1 dicembre 2025.
Nello specifico, il Regolamento stabilisce norme relative a:
- la registrazione, la protezione e i controlli per le indicazioni geografiche che designano prodotti artigianali e industriali in possesso di una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica legata alla loro origine geografica;
- le indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale istituito nell’ambito dell’Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche.
Inoltre, fissa disposizioni riguardanti:
- i compiti, i diritti e le responsabilità necessari ai produttori per la gestione delle indicazioni geografiche;
- una registrazione semplice ed efficiente delle indicazioni geografiche, anche in risposta alle esigenze della società rivolte a prodotti sostenibili;
- la creazione di valore aggiunto mediante il contributo a una concorrenza leale sul mercato;
- informazioni affidabili e una garanzia di autenticità dei prodotti designati da un’indicazione geografica per il consumatore;
- i controlli e l’applicazione efficaci relativi ai prodotti artigianali e industriali, e la commercializzazione dei prodotti artigianali e industriali in tutta l’Unione;
- uno sviluppo economico locale che contribuisca alla tutela del know-how e del patrimonio comune.
A differenza di quanto avviene nel sistema delle indicazioni geografiche a tutela dei prodotti agro alimentari, la Decisione (UE) 2023/2412 ha attribuito all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) il ruolo di autorità competente dell’UE in materia di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Solo in casi specifici, la Commissione mantiene l'autorità decisionale in merito all'approvazione di una domanda di IGP.
La procedura standard di deposito, esame e registrazione consisterà in due fasi:
- i produttori depositeranno le loro domande di IGP presso le autorità competenti designate degli Stati membri per la valutazione a livello nazionale e la gestione dell’eventuale procedimento di opposizione alla relativa registrazione;
- le autorità nazionali presenteranno successivamente all’EUIPO le domande con esito positivo per un’ulteriore valutazione di competenza, ai fini dell’approvazione o del rigetto finale della richiesta della IGP.
Per l’ottenimento di una IGP per un prodotto artigianale o industriale è necessario che la domanda:
- sia presentata, di norma, da un’associazione di produttori;
- contenga un disciplinare di produzione in cui si dimostri che il prodotto è in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e che descriva, tra le altre cose, le caratteristiche delle materie prime utilizzate ed i metodi di produzione;
- contenga altresì un’autodichiarazione del produttore che verifichi la conformità del prodotto al disciplinare di produzione, sia prima che dopo l’immissione sul mercato, e che siano stati effettuati tutti i controlli di conformità necessari, al fine di dimostrare l’utilizzo legittimo dell’indicazione geografica protetta;
Ai fini del rilascio della IGP, o del rinnovo del certificato autorizzativo, gli Stati membri possono in ogni momento prevedere la verifica della conformità del prodotto al disciplinare di produzione corrispondente mediante controlli effettuati prima e dopo l’immissione del prodotto sul mercato.
Le autorità competenti monitorano, altresì, l’uso delle indicazioni geografiche sul mercato, indipendentemente dal fatto che i prodotti in questione siano in deposito o transito, siano in distribuzione oppure siano offerti in vendita all’ingrosso o al dettaglio, anche nel commercio elettronico
Vantaggi della registrazione delle IGP per produttori e consumatori:
- autorizzare i titolari delle IGP registrate ad utilizzare il simbolo ufficiale di «indicazione geografica protetta»sui loro prodotti. Tale logo consentirà ai consumatori di identificare i prodotti artigianali e industriali con specifiche caratteristiche legate alla rispettiva origine geografica, consentendo così di compiere scelte informate al momento del loro acquisto;
- sostenere lo sviluppo delle regioni rurali e di altre regioni europee fornendo incentivi ai produttori, in particolare alle PMI, contribuire a trattenere le competenze uniche, in particolare nelle regioni rurali e meno sviluppate d’Europa, fornendo una diversificazione economica stimolando il turismo e la ripresa economica;
- facilitare l’internazionalizzazione dei prodotti artigianali e industriali dell’UE, offrendo protezione delle IG ai produttori dell’UE nei mercati dei paesi terzi che sono parti contraenti dell’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, gestito dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
In Italia, prima dell’entrata in vigore della disciplina europea, la valorizzazione dei prodotti artigianali e industriali tipici era affidata ad una ricca produzione normativa a livello regionale volta alla tutela dei mestieri e al sostegno per il mantenimento delle produzioni artigianali.
All’interno di questo contesto si inserisce la legge n. 206 del 27 dicembre 2023 recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy” che, pur non ritenendosi attuativa del Regolamento (EU) n. 2023/2411, contiene misure e azioni volte ad agevolare, con la collaborazione degli enti regionali, l’avvio e la promozione di un processo che consenta al nostro Paese di cogliere pienamente tutte le opportunità connesse all’introduzione delle IIGGPP per i prodotti artigianali ed industriali.
In particolare, gli artt. da 42 a 46 della legge sul Made in Italy prevedono:
- il riconoscimento, la promozione e la tutela delle produzioni artigianali e industriali tipiche, tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica, e che le stesse possono essere oggetto di ricognizione da parte delle Regioni, i cui esiti saranno trasmessi al MIMIT per la definizione di un regime uniforme di protezione dei prodotti tipici a livello nazionale (art. 42);
- che le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottino disciplinari di produzione e presentino alla Regione competente la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della suddetta ricognizione (art. 43);
- uno stimolo all’associazionismo tra produttori (art. 44);
- la definizione dei contenuti minimi da includere nel disciplinare di produzione (art. 45);
- la concessione di un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico sostenute dalle associazioni per la predisposizione del disciplinare di produzione (art. 46).
Il Ministero in questa fase – anche mediante il confronto con Regioni, Comuni e associazioni di categoria - sta provvedendo all’attuazione delle misure previste dai suddetti articoli al fine di consentire ai soggetti interessati di beneficiare delle opportunità connesse all’introduzione di un sistema europeo di protezione delle indicazioni geografiche non agricole.
I prossimi passi:
Il Ministero è oggi impegnato, al fine di garantire la piena operatività del nuovo regime europeo entro il 1° dicembre 2025, nell’adozione delle necessarie norme di trasposizione nel nostro ordinamento di una disciplina nazionale che intervenga su tre specifici ambiti:
1) l’identificazione e la successiva nomina dell’autorità competente per la gestione della fase nazionale di registrazione, nonché di quella deputata ai controlli e dell’autorità con funzioni di verifica e di monitoraggio dell’applicazione del predetto Regolamento;
2) l’adozione di un’apposita disciplina del regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione del Regolamento UE, con conseguente attuazione di tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione;
3) l’istituzione di una procedura amministrativa digitalizzata volta al deposito e all’esame formale e di merito delle domande italiane di indicazioni geografiche e la contestuale gestione della fase di opposizione su base nazionale, nonché di modifica del disciplinare di produzione e di cancellazione dei relativi titoli registrati, in modo da garantire l’operatività a livello nazionale della prima fase di registrazione.
Al riguardo, lo scorso 24 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge recante “delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea” che, all’art. 12, prevede l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle Indicazioni Geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Il testo dell’articolo sarà pubblicato non appena disponibile, insieme ad aggiornamenti relativi all’iter parlamentare di approvazione della legge delega.
Inoltre, ai sensi dell’art, 46, comma 2, della legge sul Made in Italy, sulla G.U. n. 158 dell’8 luglio 2023 è stato pubblicato il Decreto adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze , che definisce le modalità di erogazione del contributo destinato alle associazioni di produttori, di cui all’art. 44 della stessa legge, per le spese di consulenza di carattere tecnico, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici, di cui all’art. 45 della stessa legge, volto a valorizzare e favorire i processi di tutela degli stessi.
Sul portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell'UIBM è stato pubblicato il decreto direttoriale (pubblicato nella G.U. del 29 luglio 2024 serie Generale n.176 come Avviso di apertura bando) che stabilisce i requisiti, le spese ammissibili, l’entità e le modalità di erogazione del contributo. Il bando rende operativa la misura e completa l’attuazione dell’articolo 46, co. 2, della legge 27 dicembre 2023 n. 206 (c.d. Legge quadro del Made in Italy) e del decreto ministeriale 11 giugno 2024 (pubblicato nella G.U. dell’8 luglio scorso) adottato dal ministro Adolfo Urso, di concerto con il MEF.
Per chiarimenti in merito al contenuto del bando ed alle procedure di presentazione della domanda è possibile scrivere a: bandodisciplinariigp@mise.gov.it
A partire dal 16 settembre 2024 ed entro le ore 13 del 31 ottobre 2024 le associazioni di produttori potranno presentare la propria domanda. Le richieste dovranno essere inviate (modulo di domanda), complete di tutta la documentazione necessaria, all’indirizzo PEC: bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it.
L’obiettivo finale di tutte le istituzioni (nazionali, regionali e locali) è dunque quello di valorizzare le produzioni territoriali di qualità, i saperi tradizionali, le culture e le eccellenze locali, proteggendo, con uno strumento unico come quello della IGP, la proprietà intellettuale dei prodotti artigianali e industriali che costituiscono il frutto dell'originalità e dell'autenticità di pratiche tradizionali regionali e consentendo, al contempo, una corretta informazione e una maggiore tutela del consumatore.
L’EUIPO lavora attualmente allo sviluppo e alla manutenzione di strumenti e soluzioni in campo informatico per gestire e promuovere le IGP per prodotti artigianali e industriali. Questi strumenti includono il portale GIportal, prossimamente operativo, che funzionerà come sistema di deposito elettronico e di gestione, il registro dell’Unione dedicato alle IG per prodotti artigianali e industriali e la banca dati GIview, attualmente accessibile solo per le IG protette per prodotti agricoli.
Come presentare domanda e cercare IG per prodotti artigianali e industriali nell’UE.
Il sistema digitale GIportal sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE e permetterà il deposito delle domande di IG per prodotti artigianali e industriali. GIPortal sarà disponibile quando il regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali diventerà applicabile [1º dicembre 2025]
Registro dell’Unione delle IG per prodotti artigianali e industriali.
I nomi di prodotti artigianali e industriali per i quali è stata presentata domanda o che sono registrati come IG saranno disponibili nel registro dell’Unione, che sarà istituito e gestito dall’EUIPO. Sarà accessibile attraverso un apposito sito web.
(Il registro dell’Unione sarà disponibile quando il regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali diventerà applicabile [1º dicembre 2025])
Banca dati delle IG protette nell’UE e oltre.
Si tratta della banca dati di ricerca delle IG più completa al mondo. Contiene dati ufficiali registrati riguardanti le IG registrate direttamente nell’UE, le IG di paesi terzi protette a livello di UE attraverso accordi bilaterali e multilaterali e tutte le IG dell’UE protette all’estero attraverso tali accordi. Inoltre, contiene dati integrativi, che lo rendono un potente strumento promozionale per i produttori di IG. Infine, una funzione altrettanto importante dello strumento è il collegamento con l’Enforcement Portal (IPEP).
Per saperne di più:
Eventi collegati:
- Mimit, 3 milioni di euro per favorire l'accesso alla nuova tutela europea dei prodotti IGP non agroalimentari: pubblicato il bando
- 18 aprile: convegno Mimit, Confartigianato, CNA e Casartigiani per il riconoscimento delle IGP dei prodotti artigianali e industriali