Indicazioni Geografiche Protette (IGP) UE per i prodotti artigianali e industriali

Dal 1° dicembre 2025, in attuazione di quanto disposto dal Reg. (UE) 2023/2411, è possibile presentare le domande di registrazione delle IGP per i prodotti artigianali ed industriali da parte delle associazioni di produttori, esclusivamente tramite il portale di deposito on line dell’UIBM, raggiungibile al link https://servizionline.uibm.gov.it.
Nelle more dell’approvazione definitiva da parte del Governo del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, infatti, si rende necessario dare immediata applicazione a quanto disposto dal Regolamento per avviare, entro i termini fissati, la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche (Leggi tutto).
Cosa sono le indicazioni Geografiche Protette per prodotti artigianali e industriali (IGP non-agri)
Le IGP non-agri rappresentano un nuovo titolo di proprietà industriale valido in tutta l'Unione Europea, che è possibile richiedere dal 1° dicembre 2025.
Esso estende alle produzioni artigianali e industriali (es. oggetti in legno, tessuti, gioielli, vetro, porcellana, cuoio, pietre naturali, pizzi, posate, strumenti musicali) la stessa tutela prevista per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare e consente di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.
Le IGP per i prodotti artigianali ed industriali sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2023/2411, che ha introdotto in tutti gli Stati membri regole certe ed omogenee finalizzate a proteggere ed elevare ulteriormente la qualità dei prodotti artigianali ed industriali in tutta l’Unione Europea. Tale Regolamento è in vigore dal 16 novembre 2023 ed in applicazione dal 1° dicembre 2025.
Per l’ottenimento di una IGP per un prodotto artigianale o industriale è necessario che la domanda:
- sia presentata, di norma, da un’associazione di produttori;
- contenga un disciplinare di produzione in cui si dimostri che il prodotto è in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e che descriva, tra le altre cose, le caratteristiche delle materie prime utilizzate ed i metodi di produzione;
- contenga altresì il documento unico redatto utilizzando il modulo allegato al Regolamento e la documentazione di accompagnamento con i recapiti del richiedente, il nome e i recapiti dell’autorità competente per i controlli e qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dal richiedente o dallo Stato membro.
Iter procedurale
1. Fase nazionale: la domanda viene depositata presso l'autorità competente per la fase di registrazione nazionale (in Italia, il MIMIT-Ministero delle Imprese e del Made in Italy), che valuta la conformità e gestisce eventuali opposizioni nazionali.
2. Fase a livello UE: in caso di esito positivo, l’autorità competente trasmette la domanda all’EUIPO-Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, che decide sull’approvazione finale o il rigetto. La Commissione europea interviene solo in casi specifici definiti dal Regolamento (UE) 2023/2411.
La modulistica aggiornata per la compilazione della documentazione da allegare alla domanda di registrazione di un’IGP UE è disponibile ai seguenti link:
Per maggiori informazioni è possibile consultare il Giportal di EUIPO.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 20 Novembre in via preliminare lo schema di decreto legislativo volto ad adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2023/2411. Il provvedimento è stato trasmesso dal Governo al Parlamento per il prescritto parere, da rilasciare entro i successivi trenta giorni, per poi essere definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri. Consulta il testo dello schema di tale decreto alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. In attuazione dell’art. 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91, viene individuata nella Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPI-UIBM) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'Autorità competente per l’intera fase nazionale delle procedure (Leggi tutto).
Requisiti del prodotto (leggi tutto)
- Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, il prodotto deve:
- Essere originario di un luogo, regione o paese determinato
- Vantare qualità, reputazione o altra caratteristica attribuibile alla sua origine geografica
- Avere almeno una fase di produzione nella zona geografica delimitata
Controlli e conformità (leggi tutto)
- Il Regolamento (UE) 2023/2411 prevede regole sulla verifica della conformità dei prodotti designati da IGP al disciplinare di produzione e sul monitoraggio dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato. A tal fine:
- i produttori sono soggetti a un sistema basato su un’autodichiarazione per la verifica della conformità al disciplinare di produzione prima e dopo l’immissione sul mercato del prodotto;.
- gli Stati membri designano una o più autorità competenti per i controlli sulla conformità dei prodotti ai disciplinari di produzione, controlli che possono effettuare sia prima che dopo l’immissione del prodotto sul mercato;
- le autorità competenti per i controlli monitorano, altresì, l’uso delle indicazioni geografiche sul mercato, indipendentemente dal fatto che i prodotti in questione siano in deposito o transito, siano in distribuzione oppure siano offerti in vendita all’ingrosso o al dettaglio, anche nel commercio elettronico;
Normativa (leggi tutto)
- Regolamento (UE) 2023/2411: testo base relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Contiene disposizioni relative alla fase nazionale e alla fase unionale della registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione, e disciplina i controlli e l'enforcement delle IGP UE. In vigore dal 16 novembre 2023, in applicazione dal 1° dicembre 2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956: disciplina aspetti attuativi in diversi ambiti tra cui la domanda di registrazione, l'uso del simbolo dell'Unione e l'uso dell'indicazione “indicazione geografica protetta" e della sua abbreviazione "IGP"
- Regolamento delegato (UE) 2025/1955: completa il quadro attuativo del nuovo sistema delle IGP UE non agri con disposizioni riguardanti i ricorsi.
Italia
- Legge quadro sul Made in Italy (n. 206/2023): in vigore dall’11 gennaio 2024. Predispone strumenti utili per agevolare il nuovo regime IGP
- Legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91/2025): in vigore dal 10 luglio 2025. Autorizza il Governo ad adeguare la normativa italiana per l’attuazione del Regolamento UE 2023/2411.
- Decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411: approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre 2025. Si prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non prima di febbraio 2026.
Informazioni
Per necessità di supporto per il deposito della domanda è possibile avvalersi del servizio di assistenza dell’UIBM.
Per chiarimenti sulla documentazione da presentare per la registrazione di IGP UE o per quesiti riguardanti la normativa: indicazionigeografiche.uibm@mise.gov.it