FAQ- Incentivi UTT

Quesito n.1

Cosa si intende per UTT o struttura analoga formalmente costituita?

Risposta al quesito n.1

Ai fini dell’ammissione al bando, l’UTT (o analoga struttura) deve essere già formalmente costituito al momento della presentazione della domanda. Non rileva a questo proposito la denominazione (ad esempio: Industrial Liaison office, Ufficio valorizzazione ricerche, Knowledge Transfer Office, ecc…) ma deve trattarsi di struttura specificatamente dedicata al trasferimento tecnologico.

Al fine di verificare detto requisito si ritiene che, per i progetti di cui all’articolo 1, lettera b) del bando, alla domanda sia allegata idonea documentazione attestante la formale costituzione dell’UTT o di analoga struttura.

 

Quesito n.2

Un soggetto che ha avuto finanziato un progetto con il bando del 22 maggio 2018 può presentare a valere sul presente bando solo proposte che vanno in continuità con il precedente progetto finanziato o può presentare nuove proposte anche su linee diverse? In caso di proposta progettuale in continuità con quella precedentemente finanziata è possibile richiedere il finanziamento anche per un’ulteriore risorsa aggiuntiva rispetto a quella già finanziata?

Risposta al quesito n.2

I soggetti che hanno avuto uno o più progetti finanziati con il bando del 22 maggio del 2018 possono presentare proposte progettuali solo in continuità con il/i progetto/i già finanziati e pertanto non possono presentare ulteriori proposte progettuali.

Come riportato all’articolo 4 del bando, in ogni caso non possono essere finanziate con il presente bando posizioni aggiuntive in numero superiore a quello finanziate con il bando del 22 maggio 2018

 

Quesito n.3

Nella predisposizione della proposta progettuale, nel caso in cui si intenda procedere al reclutamento di risorse a tempo indeterminato come ci si deve comportare? Cosa succede se poi detto reclutamento non interviene? Resta ferma la possibilità di reclutare persone a tempo determinato?

Risposta al quesito n.3

La previsione del bando di incrementare il finanziamento del MISE al 75% per i contratti a tempo indeterminato riferiti alle persone che lavorano sul progetto da oltre 24 mesi è finalizzata ad un consolidamento delle professionalità che operano negli UTT. Detta previsione ovviamente va vista all’interno delle vigenti normative che i soggetti beneficiari devono rispettare in relazione all’assunzione di personale e quindi potrebbe verificarsi che la previsione di assunzione a tempo indeterminato non intervenga. Pertanto, in fase di compilazione della proposta progettuale per il periodo in cui si prevede (con ragionevole certezza in modo tale da non far impegnare a vuoto risorse finanziarie) di utilizzare risorse con contratto a tempo indeterminato si deve indicare l’importo del finanziamento nella misura del 75% del costo, nei limiti previsti dal bando. Qualora poi successivamente questa previsione non possa essere rispettata, resta ferma la possibilità di utilizzare risorse con le altre tipologie contrattuali previste ed il finanziamento sarà pari al 50% dei costi.

 

Quesito n.4

E’ ammissibile modificare il livello di inquadramento delle risorse impegnate sul progetto?

Risposta al quesito n.4

La modifica del livello di inquadramento contrattuale delle persone coinvolte nel progetto nel corso di attuazione dello stesso è ammissibile e può essere operata in autonomia dai soggetti beneficiari. In ogni caso non potrà essere variato in aumento l’importo del finanziamento concesso.

 

Quesito n.5

Si chiede se sono legittimati alla partecipazione al bando anche gli enti privati di ricerca iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche ex art. 64 del DPR 11 luglio 1980 n. 382

Risposta al quesito n.5

I soggetti indicati nel quesito non rientrano tra quelli previsti all’articolo 3 del bando.