Autorizzazione al Deposito Estero

Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, depositare esclusivamente all’estero (presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente), le loro domande di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, poiché dette domande potrebbero riguardare oggetti di interesse per la difesa del Paese.

L’autorizzazione è necessaria soltanto se la domanda sarà depositata per la prima volta soltanto all’estero. Essa, pertanto, non occorre nei casi di estensioni internazionali di brevetti nazionali già depositati, a meno che l’estensione non avvenga entro i 90 giorni successivi alla data di deposito della domanda nazionale.

All’istanza di “AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO ALL’ESTERO ai sensi dell’art. 198 D.Lgs 30/2005”, in regola con l’imposta di bollo (16 €), occorre allegare la domanda di brevetto/registrazione, e relativi allegati, con traduzione in lingua italiana e, nel caso sia stato nominato un rappresentante, la lettera d’incarico (in bollo da 16 €).

La richiesta può essere presentata direttamente presso la Sala del Pubblico dell’UIBM ovvero inviata per posta con plico indirizzato a: Ministero dello Sviluppo Economico,UIBM, Divisione V - Servizi per l’utenza – via Molise n. 19, 00187, Roma, RM, Italia.

A partire dal 1° dicembre 2020, la richiesta potrà essere presentata anche attraverso il portale on line https://servizionline.uibm.gov.it , a cui è possibile accedere previa registrazione, selezionando l’opzione “Richiesta di nulla osta per il deposito all’estero di una invenzione o modello di utilità”, disponibile nell’elenco delle domande e istanze che possono essere depositate. In caso di suo accoglimento, il relativo nulla osta sarà inviato direttamente via PEC.

 La nuova procedura consentirà anche di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta in modalità digitale e, soprattutto, di accorciare notevolmente i tempi di emissione del provvedimento autorizzativo.

Per saperne di più consulta la relativa circolare

Trascorso il termine di novanta giorni dalla data di deposito dell’istanza, senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione si intende tacitamente concessa (silenzio assenso).