Casi particolari

  • In caso di mera cessione dei diritti di proprietà industriale è sufficiente presentare una dichiarazione, in bollo, di cessione / avvenuta cessione dei titoli, contenente i dati anagrafici del cedente e del cessionario e l’elenco dei diritti che ne sono oggetto (con i numeri e le date di registrazione e/o di domanda), sottoscritta in firma semplice da entrambe le parti contraenti e registrata presso l’Agenzia delle Entrate. Stante il proprio contenuto dichiarativo e non contrattuale, la dichiarazione, ove sottoscritta all'estero, non necessita neppure del preventivo deposito presso un notaio italiano previsto dalla vigente legge notarile e, qualora redatta con testo bilingue (tra cui l'italiano) debitamente sottoscritto dalle parti, neppure della prescritta traduzione. 
  • In caso di fusione si può depositare un certificato del Registro delle Imprese o una dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale o una certificazione d’ufficio rilasciata dalla Camera di Commercio che attesti l'avvenuta fusione; trattandosi di certificazioni, per le stesse non è necessaria la preventiva registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e neppure l'assolvimento dell'imposta di bollo.
  • In caso di trascrizione per successione testamentaria è sufficiente copia del testamento pubblicato. In mancanza di testamento, e quindi in caso di successione legittima, si deve produrre copia della dichiarazione di successione presentata presso la competente Agenzia delle Entrate. Nei casi previsti dall’art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è facoltà degli eredi auto certificare la loro qualifica e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
  • In caso di sequestro/pignoramento nell'ambito di procedure cautelari esecutive occorre depositare la copia uso trascrizione del verbale dell'avvenuto sequestro/pignoramento sottoscritto dall'ufficiale giudiziario e completo della “relata di notifica” redatta secondo le norme del codice di procedura civile. Si sottolinea la necessità di procedere con tempestività alle trascrizioni in argomento stante la previsione normativa contenuta nell'art. 137 comma 6) del CPI.
  •  In caso di trascrizione di un provvedimento adottato nell'ambito di un procedimento giudiziario (notificato alla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM) per il tramite di  ufficiali di polizia giudiziaria o di un provvedimento emanato dalla competente Autorità tributaria, i soggetti richiedenti sono esonerati dal pagamento delle imposte connesse alla richiesta di trascrizione (concessione governativa, bollo ecc.) 


Le trascrizioni di procedimenti cautelari precludono trascrizioni successive e hanno efficacia costitutiva.