Risposte alle domande più frequenti- Consultazione del Patrimonio Documentale

  1. E’ possibile consultare la documentazione depositata presso la DGLC-UIBM in materia di proprietà industriale?

Si, è possibile. La consultazione è gratuita e può avvenire solo presso gli uffici UIBM a seguito di specifica richiesta da effettuare attraverso un sistema informativo accessibile presso la SALA DEL PUBBLICO.

La richiesta di consultazione può essere fatta anche inviando una e.mail a contactcenteruibm@mise.gov.it oppure inviando un fax allo 06 47887779.

Nella richiesta di consultazione devono essere specificati i seguenti elementi:

  • nome e cognome di chi presenta la richiesta – in caso di documenti in stato di segretezza, documento d’identità per attestare di essere il richiedente ed aver diritto alla visione o delega dello stesso con copia del documento d’identità;
  • numero di telefono al quale l’ufficio rivolgersi per eventuali chiarimenti ovvero da contattare da parte dell’ufficio per informare della disponibilità dei documenti;
  • numero, tipologia di domanda (ad esempio: Marchio n. 302015000067981) e titolo del documento d’interesse.

Poiché gli archivi dei titoli della proprietà industriale non si trovano tutti nella sede della Direzione, la visione della documentazione di interesse non è contestuale alla richiesta.

Le richieste vengono evase in 10 giorni lavorativi.

ATTENZIONE: la documentazione più datata (fino al 1986) è custodita presso l’Archivio Centrale dello Stato cui occorre indirizzare la richiesta. L’UIBM non può fare da intermediario per la richiesta.

  1. È possibile per un soggetto non titolare di un titolo di PI visionare la documentazione depositata presso la DGLC-UIBM?

Si, salvo non sia stata invocata la riservatezza o non ricorrano i presupposti di esclusione dal diritto di accesso conformemente alla normativa vigente.

  1. Ci sono esclusioni all’accesso generalizzato alla documentazione depositata presso la DGLC-UIBM?

Fermo il diritto del richiedente la domanda o del mandatario da questi incaricato nelle forme di legge, sono esclusi o limitati all'accesso generalizzato:

  • le domande di registrazione di disegni e modelli, comprensive dei relativi allegati, nelle quali il richiedente abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità” (vedi l’art. 38, comma 5 cpi);
  • le domande di brevetto per invenzione o per modello di utilità, comprensive dei relativi allegati, prima che siano decorsi diciotto mesi dal deposito o dalla data della priorità ovvero novanta giorni, qualora il richiedente abbia chiesto l’accessibilità anticipata (vedi l’art. 53, comma 3 cpi); se un'invenzione riguarda un materiale biologico, fermi i suddetti termini, l'accesso al materiale biologico depositato è garantito attraverso l’intermediazione di un terzo, esperto indipendente, ai sensi dell’art. 162, comma 3; per la domanda internazionale, si applica uno specifico limite all’accesso, previsto all’art. 153 cpi;
  • le domande di certificato complementare per prodotti medicinali o per prodotti fitosanitari sono accessibili dal momento del deposito con l’esclusione degli allegati decreti di autorizzazione di immissione al commercio e dei riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto; dei decreti è consentita l'estrazione di copia solo degli estratti, se presenti ai sensi dell’art. 33, comma 2 reg. att.;
  • le domande di registrazione di topografia di prodotti a semiconduttori sono accessibili al pubblico decorso il termine di novanta giorni per l’esercizio del diritto alla segretazione militare, di cui all’art. 198 cpi;
  • Se una domanda di brevetto o registrazione viene ritirata durante il periodo di segretezza, il fascicolo rimane permanentemente inaccessibile al pubblico. La consultazione è consentita esclusivamente al richiedente o ad un suo rappresentante munito di delega.
  1. E’ possibile chiedere l’accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90

Si. A tal fine viene presentata istanza di accesso indirizzata alla “Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM, Div. V” nella quale devono essere indicati i riferimenti degli atti di interesse e le motivazioni che sottostanno alla richiesta. Ai sensi di legge, l’ufficio risponde entro 30 giorni dal deposito della richiesta. Se la richiesta è accolta e se di interesse per il richiedente acquisire copia della documentazione, è necessario pagare il diritto di copia. Link con le tabelle tariffarie