Cosa si può registrare

Possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale.

Novità - Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. (art.32)

La novità è intesa a livello internazionale: un disegno divulgato in un qualsiasi Paese, non è nuovo in Italia. Il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico non solo per effetto di un deposito / registrazione, ma anche se è stato esposto, messo in commercio o pubblicato in altro modo prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

Pertanto, se si vuole proteggere un disegno o modello attraverso il sistema della registrazione, è assolutamente necessario mantenerlo segreto.

La normativa prevede però la possibilità di registrare un disegno o modello, nonostante una sua precedente divulgazione, in una serie di ipotesi fra cui: - il disegno o modello è stato rivelato a terzi sotto vincolo -esplicito o implicito- di riservatezza; - la divulgazione è avvenuta per abuso a discapito dell'autore del disegno; - la registrazione riguarda modelli o disegni divulgati dallo stesso autore nei dodici mesi precedenti (il cosiddetto “periodo di grazia”).

Carattere individuale - Un disegno o modello si considera provvisto di carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi altro disegno o modello precedentemente divulgato. (art.33)

Il disegno o modello sarà reputato provvisto di carattere individuale, se, in virtù delle sue caratteristiche, sarà in grado di imporsi nella mente dei consumatori - in quanto differente dai disegni o modelli preesistenti - e, conseguentemente, influenzarne, almeno in parte, le scelte di mercato, sulla base dell’aspetto complessivo delle forme e non di singoli elementi di identità o dissomiglianza.

I componenti dei prodotti complessi sono validamente registrabili come disegni e modelli se tali componenti rimangono visibili durante la loro normale utilizzazione e se possiedono i requisiti della novità e individualità.

Risposte alle domande più frequenti - Disegni e Modelli cosa è possibile o non possibile registrare