Diritti di proprietà industriale

La proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Questi diritti, validi limitatamente al territorio nazionale, si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

Si acquistano mediante brevettazione:

  • le invenzioni
  • i modelli di utilità
  • le nuove varietà vegetali

Si acquistano mediante registrazione:

L’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) è l’amministrazione responsabile dell’attività di brevettazione e di registrazione, che ha natura di accertamento costitutivo, e dà luogo a titoli di proprietà industriale subordinatamente al deposito di una domanda da parte degli interessati.

Le domande accessibili al pubblico ed i titoli di proprietà industriale sono consultabili attraverso la Banca dati.

L’UIBM tratta i dati personali per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  La base giuridica del trattamento è rinvenibile nel Codice della Proprietà Industriale (CPI) e nel relativo Regolamento di attuazione.

Per maggiori dettagli circa le finalità e modalità del trattamento, è possibile consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il diritto d'autore ed i diritti connessi al suo esercizio, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e la cui  materia rientra nelle attribuzioni del Ministero dei beni culturali, non rientrano nei diritti di proprietà industriale pur venendo congiuntamente appellati diritti di proprietà intellettuale - Intellectual Property Rights (IPR).