Covid-19: esteso il periodo in cui è possibile effettuare i pagamenti per il rinnovo o mantenimento in vita dei titoli in scadenza

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

All'art. 103, comma 2, viene disposto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, , ivi inclusi quelli afferenti i titoli della proprietà industriale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per i titoli di proprietà industriale, alla scadenza di tale periodo sarà onere dell'interessato che intenda prolungare la durata di un titolo, attivarsi con i pagamenti, nelle forme già previste dall'ordinamento, al fine di conseguirne il mantenimento in vita o il rinnovo.

L’Ufficio darà tempestiva informazione sulla data di cessazione dello stato di emergenza.

Per ulteriori informazioni sui servizi Uibm, sui nuovi termini e sulle disposizioni adottate in conseguenza al perdurare dell'emergenza Covid-19 leggi la sezione COVID del sito.

Leggi il testo della legge 24 aprile 2020, n. 27