Dichiarazioni art. 170bis CPI

L'art 170bis del Codice della proprietà Industriale prevede, ai commi 2, 3 e 4, specifici adempimenti in relazione alla presentazione di una domanda avente ad oggetto un'invenzione biotecnologica.

  • Le domande di brevetto riguardanti invenzioni che hanno ad oggetto materiale biologico di origine vegetale o animale o che lo utilizzano, devono essere corredate di una dichiarazione contenente informazioni circa il paese di origine del materiale in questione, con l'indicazione dell'organismo biologico dal quale esso è stato isolato (comma 2, art. 170 bis).
  • Nel caso di invenzioni che hanno per oggetto o utilizzano materiale biologico di origine umana, è necessario presentare anche una dichiarazione in cui si attesta l'acquisizione dell'avvenuto consenso libero e informato della persona alla quale il materiale è stato prelevato, in base alla normativa vigente (comma 3, art. 170bis, art. 22, comma 5, del D.M. n. 33/2010). La dichiarazione può essere anche volta a spiegare, se del caso, i motivi per i quali il consenso non è ottenibile o che la domanda non rientra nella fattispecie di cui all'art. 170 bis, comma 3, (art. 22, citato). Al fine di non immettere nella domanda di brevetto dati sensibili, va evitato rigorosamente di allegare il consenso informato con il nome del donatore del materiale biologico, a meno che non si provveda ad oscurare tutti i dati del donatore.
  • Nel caso in cui l'invenzione utilizza materiale biologico di origine umana, animale o vegetale derivante da collezioni disponibili in commercio, le dichiarazioni sopra illustrate possono essere sostituite dall'indicazione chiara ed esplicita, nella domanda di brevetto, dell'origine, del codice identificativo, nonché del catalogo in cui questi sono rinvenibili.
  • Infine, secondo il comma 4 dell'art. 170 bis, le domande di brevetto relative ad invenzioni che hanno per oggetto o utilizzano materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, devono essere corredate di una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni con particolare riferimento alle disposizioni del comma 6 dell'art. 170 bis e dei decreti legislativi n. 206/2001, e n. 224/2003 (che costituiscono, rispettivamente, i decreti di attuazione delle Direttive comunitarie riguardanti l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e l'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati). Secondo l'art. 22, comma 6, del D.M. n. 33/2010, anche tale dichiarazione può essere presentata sotto forma di 'autocertificazione'.

Ove dovute, le dichiarazioni di cui alla normativa citata possono essere presentate separatamente oppure in un unico documento in cui vengono inserite tutte le informazioni pertinenti (è possibile utilizzare il facsimile fornito dall’UIBM).

L'UIBM, ai fini della individuazione del materiale biologico per cui richiedere le dichiarazioni citate, si basa sulla definizione di materiale biologico presente nel Codice all'art. 81 ter, il quale definisce come materiale biologico un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico.

La mancanza delle dichiarazioni sopra citate comporta la corrispondente annotazione sul Registro dei titoli di proprietà industriale, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 21, comma 2, e 22, comma 7 del D.M. n. 33/2010. L'Ufficio segue quanto enunciato nel PARERE n. 01/2013 reso dalla Commissione dei ricorsi, su richiesta dell'UIBM, ai sensi dell’art. 137, comma 7, del Codice di Proprietà Industriale.

 


Ufficio competente