Procedura di nullità del marchio registrato

 

Fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria, consente ai soggetti interessati di richiedere, all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l’emanazione di un provvedimento che dichiari nulla la registrazione di un marchio nazionale o internazionale esteso all’Italia, con effetti dalla data di deposito della domanda di registrazione contestata.

L’istanza di nullità può essere chiesta esclusivamente per uno o più dei seguenti motivi:

  • il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli: 7 (Oggetto della registrazione), 9 (Marchi di forma e altri segni non registrabili), 10 (Stemmi), comma 1, 13 (Capacità distintiva), commi 1, 2 e 3, 14 (Liceità e diritti dei terzi), comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) CPI, ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 3, lettera a) CPI.
  • il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 12 (Novità), comma 1, lettere c), d), e) ed f) CPI, ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 3, lettera b) CPI;
  • la domanda di registrazione del marchio d'impresa è stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo, ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 3, lettera c) CPI.

Le istanze sono esaminate in ordine cronologico di presentazione, al fine di verificare l’avvenuto pagamento dei diritti di deposito e la sussistenza delle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità.

Qualora l’Ufficio rilevasse motivi che impediscano la prosecuzione dell’iter istruttorio ne darà avviso all’istante, assegnandogli un termine per rispondere. In caso di mancata risposta l’istanza sarà respinta.

Se, invece, l’Ufficio non ravvisasse motivi ostativi all’avvio della fase in contraddittorio, ne darà comunicazione alle parti avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento e, in difetto, invitando il titolare del marchio contestato a depositare osservazioni entro un successivo termine dalla scadenza del periodo di conciliazione.

Terminata l’istruttoria le istanze sono decise. L’Ufficio, in accoglimento della istanza, può annullare in tutto o in parte la registrazione di marchio contestata.

Contro i provvedimenti dell’Ufficio, che definiscono il procedimento, è ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi.

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