Il marchio dopo la registrazione

Il marchio ha validità 10 anni dal deposito della domanda e può essere rinnovato ogni 10 anni all’infinito. Si considera come data di scadenza del decennio l’ultimo giorno del mese della data di deposito originaria.

Il marchio deve essere rinnovato ogni 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione; si può presentare una domanda di rinnovo di un marchio già da 12 mesi prima della sua scadenza.

Si può rinnovare con  un ritardo fino a 6 mesi pagando la mora. Oltre questa data il marchio non più è rinnovabile e va presentata una nuova domanda di marchio primo deposito.

La data da cui decorre la validità del rinnovo è la data di scadenza della registrazione precedente. (vedi FAQ: Da quando inizia la tutela del marchio? Risposte alle domande più frequenti - Caratteristiche del marchio,)

Il marchio deve essere identico a quello che si rinnova. Non si possono apportare modifiche: non si può cambiare la grafica e non si possono aumentare le classi. L’unica operazione possibile in sede di rinnovo è la riduzione delle classi.

Il marchio deve essere rinnovato dal proprietario o dal suo avente causa subentrato alla data del deposito della domanda di rinnovazione (ciò significa che il marchio originariamente depositato e registrato a favore di un titolare può essere rinnovato da un diverso soggetto se questi, nel frattempo, ne sia diventato il legittimo proprietario). L’UIBM non verifica la titolarità di un marchio, presumendo che chi presenta la domanda di rinnovo sia legittimato al  deposito.

In caso di marchi aventi più titolari il rinnovo può essere richiesto da uno solo dei titolari.

Se una parte del marchio è stata venduta (cessione parziale) ciascun comproprietario è tenuto a depositare la richiesta di rinnovo per i prodotti o servizi di sua competenza.

 

Informazioni

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