Modifiche alla disciplina del Marchio collettivo

Una novità di rilievo introdotta nel Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30) dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436, è costituita dalla netta distinzione tra marchi collettivi e marchi di certificazione, sia sotto il profilo della legittimazione attiva dei richiedenti sia sotto il profilo oggettivo.

Un marchio collettivo (articolo 11 CPI) consente di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell'associazione di categoria che detiene il marchio da quelli di altre imprese che non appartengono a tale associazione. I marchi collettivi informano pertanto i consumatori che il produttore dei beni o il fornitore di servizi appartiene a una determinata associazione di categoria e che ha il diritto di utilizzare il marchio.

In relazione a tale funzione del marchio, è previsto che soltanto le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti ne possano richiedere la registrazione, con espressa esclusione delle società di capitali.

Nei casi in cui il marchio collettivo contenga un segno o delle indicazioni che possono servire nel commercio di designare l'origine geografica dei beni o dei servizi è ora riconosciuto espressamente a qualsiasi soggetto, i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione, il diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro dell’organismo associativo titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento d’uso.

Per altro verso, viene introdotta una autonoma disciplina sul marchio di certificazione.

L’articolo 11 bis CPI prevede infatti che titolari di un marchio di certificazione possano essere le persone fisiche o giuridiche, tra cui le istituzioni, le autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.È inoltre previsto che un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

In entrambi i casi, alla domanda di registrazione va necessariamente allegato il regolamento d’uso dei marchi, con indicazione dei controlli e delle sanzioni previste; le successive modificazioni regolamentari devono essere inoltre comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

E’ stata introdotta una specifica disposizione (art. 33 del d.lgs 20 febbraio 2019, n.15) per consentire la conversione dei marchi collettivi già registrati ai sensi della previgente normativa in marchi collettivi come disciplinati dal novellato articolo 11 CPI o in marchi di certificazione previsti dall’articolo 11 bis conformemente all’attuale disciplina, da effettuarsi non più entro il termine del 23 marzo 2020 ma al 31 dicembre 2020.

Il marchio collettivo e il marchio di certificazione

Casi particolari

Marchi collettivi e di certificazione, pubblicati i requisiti per l’agevolazione diretta alla promozione all’estero

 

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