CONSULTAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE

La documentazione contenuta nei fascicoli dell'Ufficio inerente una domanda, un'istanza o un titolo concesso, anche se non più in vita, è consultabile dal pubblico, salvo non sia stata invocata la riservatezza o non ricorrano i presupposti di esclusione dal diritto di accesso conformemente alla normativa vigente.

I brevetti sono sottoposti a segreto per i primi 18 mesi a partire dal deposito della domanda (salvo espressa decisione del richiedente); i disegni possono essere sottoposti a segreto fino a 30 mesi dal deposito (se in domanda ne è fatta espressa richiesta). Durante il periodo di segretezza per chiunque non sia il richiedente (o suo delegato) non è possibile né visionarli, né ottenerne copia.

Se una domanda di brevetto o registrazione viene ritirata durante il periodo di segretezza, il fascicolo rimane permanentemente inaccessibile accessibile al pubblico. La consultazione è consentita esclusivamente al richiedente o ad un suo rappresentante munito di delega.

Per la visione dei fascicoli cartacei con data di deposito dal 1987 in poi, occorre presentare una richiesta affinché il fascicolo venga acquisito dagli archivi. Per la consultazione di fascicoli con data di deposito anteriore al 1987, occorre rivolgersi all’Archivio Centrale dello Stato.

La richiesta di consultazione del fascicolo cartaceo può essere indirizzata a: DGTPI-UIBM, Divisione V- Servizi per l’utenza – via Molise, n. 19, 00187, Roma, RM, Italia.

La visione del fascicolo cartaceo non è contestuale alla richiesta ed è generalmente consentita entro i successivi 10 giorni lavorativi.

Risposte alle domande più frequenti- Consultazione del Patrimonio Documentale