I Disegni dopo la registrazione

Durata e mantenimento in vita

Il periodo di protezione del disegno o modello dura 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e può essere rinnovata, pagando la tassa di mantenimento in vita, per 4 quinquenni, fino ad un totale massimo di 25 anni. Per il mantenimento in vita è sufficiente pagare il diritto di mantenimento in vita del brevetto entro e non oltre l'ultimo giorno del mese anniversario del deposito della domanda: così, se un disegno o modello è stato depositato il 10 luglio 2012, le spese di rinnovo per il successivo quinquennio andranno versate entro il 31 luglio del 2017, e poi nuovamente, sempre entro il 31 luglio, ogni 5 anni. È ammesso un pagamento con un ritardo fino a sei mesi, con l’applicazione di un diritto di mora. Decorso il titolo decade e chiunque può utilizzarlo. In casi eccezionali, il titolare che non abbia rispettato il termine prescritto, può essere reintegrato nei suoi diritti ai sensi dell’art. 193 CPI (Reintegrazione). Chiunque può provvedere al pagamento dei diritti di proroga da corrispondersi tramite pagamento all'Agenzia delle Entrate esclusivamente attraverso l’utilizzo del modello F24. L’attestazione di versamento dei diritti relativi al mantenimento in vita deve essere conservata in originale.

Il costo di ciascuna annualità aumenta con il numero degli anni:

Diritti per mantenere in vita un disegno o modello                                      

  • per il primo quinquennio euro 30
  • per il secondo quinquennio euro 50
  • per il terzo quinquennio euro 70
  • per il quarto quinquennio euro 80
  • tassa di mora per il ritardo euro 100

 Alla scadenza dei 25 anni di protezione, il disegno o modello non gode più di protezione e chiunque lo può utilizzare senza vincoli o versamento di corrispettivi.

Nullità della registrazione

La registrazione è nulla:

  • se il disegno o modello non possiede i requisiti della novità e della individualità;
  • se è contrario all’ordine pubblico ed al buon costume;
  • se il titolare non aveva diritto ad ottenerla;
  • se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo o di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore;
  • se costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi indicati nell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, ovvero di altri segni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato;
  • se è in conflitto con un disegno o modello il cui diritto esclusivo decorra dalla data precedente.

Trasferimento

Il titoli di proprietà industriale sono dei veri e propri diritti di proprietà e possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito. Ogni trasferimento deve essere fatto secondo le regole del Codice Civile per il trasferimento di beni mobili registrati(vedi Codice Civile). Si consiglia di comunicare all’UIBM l’avvenuto trasferimento del marchio con la Trascrizione; tale comunicazione non è obbligatoria. Il diritto può essere trasferito a titolo definito (cessione) oppure concesso in godimento temporaneo (licenza); la licenza può essere esclusiva se concessa d un solo imprenditore, oppure non esclusiva quando concessa ad una pluralità di soggetti, compreso, volendo, il titolare.

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